Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la
CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti
professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi
degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività
disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di
somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione
dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della
violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura
patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di
clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute
nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/